Zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini
Il direttore del Servizio di Sanità animale della Asl del Medio Campidano nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di Sanità animale, comunica la presenza di numerosi focolai di Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 3 (BTV3) in stabilimenti con allevamenti delle specie animali sensibili alla malattia (ovini, caprini, bovini) siti nel territorio di competenza della Asl del Medio Campidano.
Il direttore del Servizio di Sanità animale della Asl del Medio Campidano nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di Sanità animale, comunica la presenza di numerosi focolai di Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 3 (BTV3) in stabilimenti con allevamenti delle specie animali sensibili alla malattia (ovini, caprini, bovini) siti nel territorio di competenza della Asl del Medio Campidano e ha disposto l’applicazione delle seguenti misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia attraverso le movimentazioni degli animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini).
Con decorrenza immediata, nelle more dell’emanazione di successivi Provvedimenti Ministeriali o Regionali, di rispettare e di applicare le seguenti misure cautelari di prevenzione e controllo atte ad evitare o limitare la diffusione della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 3 verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso le movimentazioni di animali di specie sensibili:
- È dichiarata come “Zona non indenne con attiva circolazione del virus della Bluetongue sierotipo 3” l’intero territorio della ASL del Medio Campidano in quanto area territoriale comprendente e circostante gli stabilimenti nei quali sono stati rilevati casi sospetti o confermati (focolai) di Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 3 (BTV3).
- All’interno della suddetta zona le movimentazioni di animali di specie sensibili, da vita e per macello, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sedi di sospetto o di focolaio per Febbre catarrale degli ovini, sono consentite senza restrizioni purché gli animali da spostare non presentino segni clinici di malattia il giorno del trasporto e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL.
- Le movimentazioni di animali di specie sensibili da vita, in provenienza dalla suddetta zona verso le zone non interessate dalla circolazione virale sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le movimentazioni di animali devono essere concordate fra i servizi veterinari di partenza e destinazione mediante Pre-Notifica/Nulla Osta almeno 48 ore prima della movimentazione;
- b) il Documento di accompagnamento degli animali deve essere validato dalla ASL;
- c) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia il giorno del trasporto;
- d) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi autorizzati;
- e) gli animali destinati alla movimentazione devono essere trattati con insetto repellente da almeno 7 giorni, e comunque fino al giorno della partenza, e quindi sottoposti al test PCR per BTV con esito negativo. “La movimentazione è vietata ai soli capi della partita risultati positivi al test PCR”. Inoltre, in seguito al rilievo di positività, lo stabilimento di origine dei suddetti capi è considerato stabilimento sospetto di infezione e come tale sottoposto alle relative misure di prevenzione e controllo. Nel Documento di Accompagnamento (DDA), validato dalla ASL, dovrà essere specificato nell’apposito riquadro “PCR Negativa in data .. / .. /……
- f) in alternativa al test PCR è prevista la possibilità del mantenimento degli animali in uno “stabilimento protetto da vettori” nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dal Regolamento 689/2020 (art. 44 e Capitoli 2 e 3);
- g) in talune situazioni, da valutare caso per caso, i Veterinari Ufficiali competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all’effettuazione del test PCR sugli animali da movimentare e in deroga ad altre misure di controllo, la possibilità di autorizzare le movimentazioni a condizione che siano soddisfatte garanzie adeguate in materia di salute animale in base al risultato favorevole di una valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre catarrale (tenuto conto, per esempio, della situazione epidemiologica locale, dei dati storici sulla diffusione della malattia negli stabilimenti interessati, della specifica situazione geografica e dei correlati aspetti ecologici e di controllo degli insetti vettori).
4) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da macello, in provenienza dalla suddetta zona verso le zone non interessate dalla circolazione virale sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le movimentazioni di animali devono essere concordate fra i servizi veterinari di partenza e destinazione mediante Pre-Notifica almeno 48 ore prima della movimentazione;
- b) il Documento di accompagnamento degli animali deve essere validato dalla ASL;
- c) gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia il giorno del trasporto;
- d) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi autorizzati;
- e) gli animali devono essere macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello di destinazione.
Le movimentazioni di animali di specie sensibili dalla zona in restrizione per sierotipo 3 verso il restante territorio nazionale in zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono disciplinate sulla base dei Provvedimenti Ministeriali.
Ultima modifica
10 Settembre, 2024