Emergenza caldo, tutela dei lavoratori

La  valutazione del rischio da calore rientra  nell’ambito della valutazione dei rischi (di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008) e richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o abbattere il rischio, secondo le norme di buona tecnica e le buone prassi.

La  valutazione del rischio da calore rientra  nell’ambito della valutazione dei rischi (di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008) e richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o abbattere il rischio, secondo le norme di buona tecnica e le buone prassi. Per questo il Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) della Asl 6 del Medio Campidano richiama l’attenzione sui potenziali pericoli per i lavoratori derivanti dall’esposizione alle alte temperature nell’opuscolo allegato “Estate sicura- caldo e lavoro Guida breve per i lavoratori” pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

Già lo scorso anno la Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna inviava una nota ai servizi SPreSAL sui pericoli cui sono esposti i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività all’aperto, quali, ad esempio: edilizia, cantieristica stradale, agricoltura, pesca.

Nelle note pervenute resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate (oltre i 35° centigradi) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo” e poter sospendere o ridurre, quindi, l’attività lavorativa.

 

Link dove trovare materiale utile per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute:

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.Jsp

https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT

 

 

 

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17 Luglio, 2023