Riconoscimento Invalidità Civile
Con la nuova procedura di riconoscimento dello stato di invalidità civile e dell’ottenimento del certificato per poter usufruire dei benefici della legge 104/92, è stato reso più operativo il nuovo ufficio di segreteria per gli Invalidi Civili istituito presso il Poliambulatorio della Asl 6 di Sanluri. Fondamentale importanza è stata data allo spazio dedicato all’utenza …
Con la nuova procedura di riconoscimento dello stato di invalidità civile e dell’ottenimento del certificato per poter usufruire dei benefici della legge 104/92, è stato reso più operativo il nuovo ufficio di segreteria per gli Invalidi Civili istituito presso il Poliambulatorio della Asl 6 di Sanluri.
Fondamentale importanza è stata data allo spazio dedicato all’utenza che può scegliere se recarsi personalmente all’ufficio nelle giornate feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ovvero contattare lo stesso agli indirizzi e contatti riportati nello spazio sottostante.
Riguardo ai tempi di risposta, alle svariate richieste, queste vengono evase entro le ventiquattro ore successive (per le richieste pervenute via posta elettronica e via fax) o istantanea (per quelle verbali e telefoniche).
Un altro servizio di fondamentale importanza che viene erogato dalla segreteria Invalidi civili è quello del rilascio delle copie di vecchi certificati di invalidità che molto spesso vengono smarriti; infatti grazie ad una accurata procedura di informatizzazione e digitalizzazione l’ufficio di segreteria è in grado di reperire i certificati di invalidità degli ultimi vent’anni: per ottenerne la copia basta compilare una semplice domandina in carta semplice (clicca qui [allegato 1]) indicando i dati del richiedente e i dati dell’intestatario del certificato e allegare a questa la fotocopia dei documenti di identità personale.
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare né richiedere certificati di invalidità e legge 104/92 ma bensì ricevere solamente una dichiarazione sostitutiva del possesso dello stesso.
Pertanto, ad esempio, il cittadino che ha bisogno di avere copia del verbale di invalidità per richiesta di presidi ed ausili e non si ritrova (causa smarrimento temporaneo o permanente) il verbale di invalidità civile da presentare all’ufficio competente, non dovrà più presentare richiesta alla segreteria generale degli invalidi civili per avere copia del verbale, ma presenterà all’ufficio competente una dichiarazione sostitutiva del possesso del verbale; sarà cura dell’ufficio “protesi e ausili” contattare la segreteria generale invalidi civili per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Questa sintesi sull’invalidità civile è rivolta al cittadino comune; perciò, vuole avere un taglio semplice, perché sia comprensibile ai non addetti del mestiere. L’accertamento dell’invalidità civile va distinta dall’accertamento di handicap, anche se l’iter della pratica e la Commissione Medica è la stessa. I benefici e le agevolazioni relativi all’handicap (L. 104/92) si applicano anche agli invalidi INAIL e di guerra.
L’invalidità civile ai sensi della L. 118/71.
L’invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di servizio, lavoro o guerra, in base al quale l’interessato può ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.
L’art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono considerati invalidi civili anche i soggetti ultrasessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni (ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).
Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minore, che abbia una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.
La menomazione è caratterizzata dall’anomalia, difetto o perdita (che può essere momentanea o permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo, compreso il sistema delle funzioni mentali.
Ha diritto all’invalidità civile anche lo straniero, maggiorenne o minorenne, se in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma solo quelli con carta di soggiorno hanno diritto alle provvidenze economiche.
Esenzione ticket. Esenzione parziale: invalidità superiore a 2/3. Esenzione totale: invalidità 100%. L’esenzione, a prescindere dal grado di invalidità e solo per le prestazioni inerenti alla patologia, vale anche per particolari patologie croniche, per quelle oncologiche, per le cosiddette malattie rare. Il medico di famiglia potrà dare ogni utile informazione a riguardo.
L’assegno mensile di assistenza invalidità dal 74% al 99% in età compresa fra i 18 e i 65 anni, che siano cittadini italiani o stranieri con un permesso di soggiorno superiore all’anno. l’assegno viene sospeso nel caso in cui si rifiuti di accedere ad un posto di lavoro adatto alle sue condizioni fisiche. E’ compatibile con un’attività lavorativa ma ha un limite di reddito; è incompatibile con altre pensioni (invalidità, vecchiaia, reversibilità, di guerra, lavoro, servizio).
La pensione di invalidità: invalidità è del 100% per i soggetti dai 18 ai 65 anni. Al compimento dei 65 anni subentra la pensione sociale. Ha un limite di reddito e non è compatibile con un’attività lavorativa. E’ compatibile con l’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento spetta al totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche che non può camminare o è incapace di compiere gli atti quotidiani della vita o necessita di assistenza continua (Legge 11 febbraio 1980 n. 18). Può essere riconosciuta anche se la persona può svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita in casa, ma non è in grado di uscire da sola per strada (sentenza Cassazione 8060/2004). Questo impedimento non deve essere inteso necessariamente come un problema legato soltanto alla capacità deambulatoria, ma deve essere riferito all’insieme di situazioni, che sono già state specificate nella documentazione medica, che rendono difficoltoso lo spostamento dell’invalido. E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, quando la persona abbia una residua capacità di lavoro. E’ riconosciuta indipendentemente dall’età e dal reddito, sia ai minori di anni 18 che agli ultra65enni. Tale indennità non è soggetta ad IRPEF. Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. Non è corrisposta se l’invalido è ricoverato (per es. in casa di riposo o in ospedale) con retta a totale carico di un ente pubblico (casa di riposo, ricoveri ospedalieri di durata superiore ad un mese). La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, entro il 31 marzo, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio; l’autocertificazione può essere inviata all’ASL, al Comune o alla Prefettura. L’indennità è dovuta anche durante i periodi di detenzione. Viene riconosciuta anche a persone affette da malattie oncologiche, che, per effetto delle terapie specifiche, non siano capaci di badare a se stesse e può essere riconosciuta anche per brevi periodi (inferiori al mese). Spetta anche: ai ciechi assoluti (con importo maggiorato), ai minori incapaci di camminare senza l’ausilio di una persona e bisognosi di assistenza continua, ai pazienti affetti da morbo di Alzheimer o sindrome di Down, alle persone affette da epilessia sia che abbiano attacchi quotidiani sia che abbiano di tanto in tanto crisi di assenza. E’ necessario che tali certificazioni mediche contengano le seguenti diciture: “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”. In caso di diniego, il ricorso può essere presentato entro e non oltre 6 mesi dalla ricezione della notifica; trascorso tale termine, è necessario inoltrare una nuova domanda.
L’indennità mensile di frequenza, per i disabili minori (fino ai diciotto anni di età), viene attribuita a coloro che non siano in grado di svolgere le funzioni proprie della loro età. E’ istituita dalla Legge 11 ottobre 1990 n. 289. La frequenza è relativa ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine, anche agli asili nido e solo per il periodo effettivo di frequenza alla scuola o al centro. Sul certificato medico da presentare alla domanda all’ASL dev’essere indicata la seguente dicitura: “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. E’ incompatibile con l’indennità di accompagnamento, con l’indennità per i ciechi speciali e con l’indennità di comunicazione per i sordi. E’ incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Ha un limite di reddito. La domanda dev’essere rinnovata ogni anno.
Come e dove si richiede l’invalidità civile
Può presentare domanda qualsiasi persona, maggiorenne o minore (senza limiti di età). Per i minori e gli interdetti, la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal tutore.
Ai sensi della L. 3 agosto 2009 nr 102 articolo 20, a decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità sono presentate all’INPS secondo modalità stabilite dall’Ente medesimo e per via telematica mediante medici che ne abbiano chiesto l’abilitazione telematica(solitamente il medico di famiglia).
La presentazione della domanda è informatizzata e deve rispettare alcuni precisi passaggi:
1. rivolgersi al Medico curante per il rilascio del certificato introduttivo (attraverso cui il Medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto). Tale certificato (eventualmente corredato da certificati specialistici) sarà compilato dal Medico su supporto informatico ed inviato telematicamente all’INPS.
Una volta compilato il certificato, il Medico consegnerà all’interessato:
1. un codice univoco generato dal sistema informatizzato;
2. il certificato introduttivo firmato in originale (che ha validità 90 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al Medico).
2. si deve poi presentare domanda all’INPS per via telematica.
Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo essersi registrato nel sito dell’INPS oppure tramite il Contact Center INPS), oppure attraverso gli enti abilitati (associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni).
Nella domanda che si sta presentando sono da indicare: i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (invalidità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero. Va abbinato inoltre il certificato introduttivo ottenuto dal Medico (vedi punto 1).
Si ricorda che la domanda di accertamento dell’invalidità può essere richiesta anche contemporaneamente all’accertamento dell’handicap (Legge 104/92) e/o all’accertamento della disabiità (Legge 68/99): non è cioè necessario presentare due domande distinte.
3. il Cittadino verrà in seguito convocato alla visita per l’accertamento della condizione di invalidità entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (i tempi si riducono a 15 giorni nel caso di patologia oncologica in atto).
Qualora la persona sia intrasportabile (poiché il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare. Anche in questo caso è necessario rivolgersi al Medico curante per farsi rilasciare il certificato con richiesta di visita domiciliare. Il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare.
4. La visita avviene quindi presso la Commissione della ASL, integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere, a sue spese, dal proprio Medico di fiducia.
In caso di assenza alla visita la persona può richiedere una seconda convocazione. In caso di assenza ingiustificata anche alla seconda convocazione, la domanda viene archiviata e il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del Medico curante.
5. Il verbale definitivo, composto da due versioni (una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale), viene infine inviato dall’INPS al Cittadino.
Il verbale di riconoscimento dell’invalidità civile arriva per raccomandata postale. E’ importante fare attenzione alla data di notifica giacché da quel momento decorrono i termini per il ricorso. L’art. 42 della Legge del 24.11.2003 n.326 ha soppresso il ricorso amministrativo contro il parere sanitario a partire dal 1.1.2005; può essere fatto solo un ricorso giudiziale, entro 6 mesi dalla notifica del verbale; è necessario rivolgersi ad un avvocato (con un limite di reddito, è possibile chiedere il gratuito patrocinio per le spese legali) o ad un Patronato.
Nelle cause, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente.
Invece, per le provvidenze economiche negate (per esempio, per limiti di reddito) è ancora possibile il ricorso amministrativo (all’INPS), da farsi entro 90 giorni dalla notifica del verbale; trascorsi senza risposta altri 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il ricorso si intende rigettato (silenzio rifiuto). Il ricorso amministrativo può essere fatto anche senza l’assistenza di un legale. Contro il rigetto dei ricorso amministrativo, si può fare il ricorso giudiziale.
In sede di accertamento delle condizioni invalidanti di invalidità civile e/o handicap, nei soli casi di specifica richiesta da parte dell’utente, la Commissione potrà rilasciare certificazione relativa al contrassegno speciale di circolazione e sosta dei veicoli (certificato pass invalidi).
Richiesta di aggravamento. La domanda deve sempre essere presentata all’INPS secondo le modalità stabilite dall’Ente medesimo e per via telematica mediante medici che ne abbiano chiesto l’abilitazione telematica(solitamente il medico di famiglia).
Visite di revisione. Può essere disposta se l’invalido è un minore o quando vi sia una diagnosi provvisoria o una menomazione soggetta a miglioramento; per il minore, è obbligatoria al raggiungimento dei 18 anni. Nel caso di menomazione non soggetta a miglioramento, può essere disposto l’esonero definitivo da ogni visita di controllo o di revisione. Il Decreto del Ministro dell’Economia del 2.8.2007 individua le patologie escluse dalle visite di controllo in attuazione dell’art. 6 della legge 80/2006; Nel caso l’invalido risulti beneficiario di assegno, pensione o indennità di accompagnamento, sarà convocato a visita in modo automatico. Qualora non si benefici di trattamento economico, sarà cura dell’interessato riproporre istanza di revisione senza dover produrre certificato medico telematico.
La mancata presentazione a visita comporta la sospensione di eventuali benefici; trascorsi 90 giorni dalla sospensione, senza che l’invalido abbia prodotto adeguata documentazione medica, la sospensione di trasforma in revoca. L’iter della revisione è lo stesso dell’accertamento dell’invalidità.
Per gli eredi, in caso di morte dell’invalido. Se l’invalido muore nel corso dell’iter della domanda, gli eredi possono chiedere che la procedura continui, sulla scorta della documentazione clinica. Se l’invalido muore dopo l’accertamento dell’invalidità con il riconoscimento di un beneficio economico, le somme eventualmente non riscosse spettano agli eredi.
Ufficio invalidi civili
Poliambulatorio di Sanluri
Via Bologna,13
Primo Piano Ala A
tel. 070 9359456
email: [email protected]
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Orari apertura al pubblico [file.pdf]
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