BlueTongue, applicazione misure sanitarie cautelari
Le disposizioni della Struttura Complessa di Sanità Animale della Asl del Medio Campidano per contenere la diffusione della malattia
Le disposizioni della Sc di Sanità Animale della Asl del Medio Campidano per contenere la diffusione della malattia. In seguito alla conferma di focolai di Febbre catarrale degli ovini BlueTongue da sierotipo 3 (BTV3) il direttore del Servizio di Sanità animale della Asl del Medio Campidano ha disposto l’applicazione delle seguenti misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia attraverso le movimentazioni degli animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini):
1) È dichiarata come “Zona non indenne con attiva circolazione del virus della Bluetongue sierotipo 3” il territorio dei Comuni riportati in allegato (allegato A) in quanto area territoriale comprendente e circostante gli stabilimenti nei quali sono stati rilevati casi sospetti o confermati (focolai) di Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da sierotipo 3 (BTV3).
2) Gli stabilimenti con animali delle specie sensibili (bovini, ovini e caprini) che si trovano all’interno della suddetta zona soggetta a restrizione sono sottoposti, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sedi di focolaio per Febbre catarrale degli ovini, ad una attività di monitoraggio e di sorveglianza intensificata da parte dei servizi veterinari ASL con l’obiettivo di stimare con esattezza la reale diffusione dell’infezione, concentrando i controlli diagnostici nelle aziende circostanti a quelle dove sono stati osservati i casi clinici ed in quelle dove eventualmente sono stati inviati animali nelle scorse settimane.
3) Le movimentazioni di capi di specie sensibili, da vita, all’interno della zona di restrizione possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL; resta inteso che gli animali della specie ovina che provengono da uno stabilimento ricadente nei Comuni in allegato attorno ad un caso confermato di Blue Tongue, devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza. L’esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Documento di accompagnamento degli animali.
4) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da vita, verso il restante territorio regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 3, sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- protezione dall’attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fomite dalla ditta produttrice del prodotto da almeno una settimana e comunque fino al giorno della partenza;
- effettuazione trascorsi almeno 7 giorni dall’inizio del trattamento con insetto repellente, di cui al punto 1, del test PCR su ogni singolo capo da movimentare;
- in caso di esito negativo la movimentazione può essere autorizzata per tutti i capi; in caso di esito positivo la movimentazione è vietata ai soli capi positivi al test;
- la movimentazione deve essere concordata fra i servizi veterinari di partenza e destinazione con Pre-Notifica/Nulla Osta almeno 48 ore prima della movimentazione . Nel Documento di accompagnamento dovrà essere specificato nell’apposito riquadro “PCR Negativa in data .. / .. /….”, Vincolo sanitario per la destinazione; i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi autorizzati.
- gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza;
- le spese dei test sono a carico del richiedente;
- il rilievo della positività alla PCR anche di un solo animale tra quelli testati determina la registrazione tempestiva da parte del Veterinario Ufficiale del caso sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN);
- In talune situazioni, i servizi veterinari competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all’effettuazione del test PCR su tutti gli animali da movimentare, la possibilità di autorizzare le movimentazioni a condizione siano soddisfatte altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre catarrale sierotipo 3.
5) Le movimentazioni di animali di specie sensibili, da macello, all’interno della zona non indenne con attiva circolazione del virus della BlueTongue sierotipo 3” possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL.
Le eventuali movimentazioni verso il restante territorio regionale non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 3 sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- gli animali da movimentare non devono presentare segni clinici da malattia;
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL;
- gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione e macellati entro 24 ore.
6) Le movimentazioni di animali di specie sensibili dalla zona in restrizione per sierotipo 3 verso il restante territorio nazionale in zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono disciplinate sulla base dei Provvedimenti Ministeriali.
Ultima modifica
30 Agosto, 2024