Fascicolo sanitario, riaperti i termini per il diritto di opposizione

A partire dal 18 novembre 2024, per trenta giorni, sarà possibile esercitare il Diritto di Opposizione all’alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico con dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020.

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Per quanto riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico, a seguito di numerose segnalazioni di cittadini, è prevista la riapertura dei termini per l’opposizione all’uso dei dati di salute pregressi, con un nuovo decreto che garantirà ulteriori 30 giorni per esprimere il proprio consenso.

A partire dal 18 novembre 2024, per trenta giorni, sarà possibile esercitare il proprio Diritto di Opposizione all’alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico con dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020. Lo riporta un Comunicato del Ministero delle Finanze in Gazzetta dell’8 novembre scorso ed un Avviso sul sito internet del sistema Tessera Sanitaria.
Con DECRETO 22 ottobre 2024, il Ministero ha anche apportato modifica alla disciplina del diritto di Opposizione previsto all’articolo 5-bis del decreto 4 agosto 2017.

Il Fascicolo sanitario elettronico o “FSE” è “l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito”, generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private.

Gli assistiti possono esercitare il diritto di opporsi all’alimentazione del FSE tramite il servizio on line “FSE-Opposizione al pregresso” con strumenti di identità digitale:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Possono esercitare il diritto di opposizione al pregresso, i cittadini con assistenza sanitaria o stranieri temporaneamente presenti in Italia, entro trenta giorni dal compimento della maggiore età.

Per le persone con codice fiscale ovvero codice STP che non siano più assistiti del Servizio sanitario nazionale per le quali non risulti essere stata espressa in precedenza l’opposizione al pregresso, è prevista la possibilità di esercitare l’opposizione entro 30 giorni dalla riattivazione dell’assistenza al SSN, recandosi alla Asl della regione di assistenza individuata quale intermediaria per la presentazione della opposizione secondo le modalità di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 1 (Decreto 4 Agosto 2017 e ss.mm.ii.).

 

 

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