Accesso Civico

L’ Accesso Civico, introdotto dal D.Lgs. 33/2013, è un istituto assolutamente innovativo per il nostro ordinamento, correlato all’obbligo per la P.A. di rendere pubblici, sui propri siti istituzionali, documenti e dati, relativi ad ogni aspetto della propria organizzazione ed attività.

Normativa di riferimento

– D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), in particolare gli artt 5 e 5-bis;

– Legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare gli artt. 22-28;

– Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1309/2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013;

– Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1310/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Diritto di accesso civico

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede due tipologie di accesso:

L’ Accesso Civico (semplice) disciplinato dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi di legge, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione da parte dell’amministrazione;

L’ Accesso Civico Generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013, è il diritto di chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Diritto di accesso agli atti (accesso documentale)

Disciplinato dagli artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è uno strumento finalizzato alla tutela degli specifici soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

Si precisa che l’Accesso documentale permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevante collegato alla documentazione richiesta.

Registro degli Accessi

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