Accesso Civico
L’ Accesso Civico, introdotto dal D.Lgs. 33/2013, è un istituto assolutamente innovativo per il nostro ordinamento, correlato all’obbligo per la P.A. di rendere pubblici, sui propri siti istituzionali, documenti e dati, relativi ad ogni aspetto della propria organizzazione ed attività.
Normativa di riferimento
– D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), in particolare gli artt 5 e 5-bis;
– Legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare gli artt. 22-28;
– Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1309/2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013;
– Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1310/2016 recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Diritto di accesso civico
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede due tipologie di accesso:
– L’ Accesso Civico (semplice) disciplinato dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi di legge, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione da parte dell’amministrazione;
– L’ Accesso Civico Generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013, è il diritto di chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Diritto di accesso agli atti (accesso documentale)
Disciplinato dagli artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è uno strumento finalizzato alla tutela degli specifici soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Si precisa che l’Accesso documentale permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevante collegato alla documentazione richiesta.
Registro degli Accessi
Le Linee Guida ANAC – adottate con Determinazione n. 1309/2016, Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1310/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione periodica trimestrale del Registro degli accessi.
Accesso agli atti – I Trimestre 2024
Accesso agli atti – II Trimestre 2024
Accessi agli atti – I Trimestre 2023
Accessi agli atti – II Trimestre 2023
REGISTRO ACCESSO ATTI - II trimestre 2022 809 KB zip
REGISTRO ACCESSO ATTI III TRIMESTRE 2022 50 KB zip
ACCESSI AGLI ATTI - I TRIMESTRE 2023 781 KB zip
Accessi agli atti - II Trimestre 2023 976 KB zip
Accesso agli atti - III Trimestre 2023 569 KB zip
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