Informazioni ambientali – Riferimento normativo

  Riferimento normativo: Articolo 40, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2023 Contenuto dell’obbligo sono i dati relativi alle  informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 195/2005, ovvero: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone …

 

Riferimento normativo:
Articolo 40, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2023

Contenuto dell’obbligo sono i dati relativi alle  informazioni
ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
195/2005, ovvero:
1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera,
l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli
igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi
elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati,
e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i
rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri
rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell’ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro
atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai
numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i
suddetti elementi;
4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche,
usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana,
il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto
influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto
1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2)
e 3).

Tale obbligo non rientra nell’ambito delle attribuzioni e delle
competenze delle Aziende Sociosanitarie Locali della Regione Sardegna in
quanto con la Legge Regionale n. 6/2006 è stata istituita l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), la
quale svolge le attività di monitoraggio e controllo ambientale,
provvede alla realizzazione e gestione delle reti di monitoraggio e
implementa sistemi di indagine, il tutto finalizzato alla valutazione
del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni.

L’ARPAS fa parte della rete nazionale delle agenzie ambientali presenti
in tutte le regioni italiane.

Le informazioni ambientali a livello nazionale sono consultabili
accedendo al sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica.

Le informazioni ambientali per la Regione Sardegna sono consultabili
accedendo al sito dell’ARPAS Sardegna:
https://www.sardegnaambiente.it/arpas/

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Ultima modifica

26 Maggio, 2025